Milano, 21 aprile 2020
Presidente Commissione X Senato
Senatore Gianni Pietro Girotto
UFFICIO DI Segreteria
COMMISSIONE X SENATO
Oggetto: affare assegnato n.445 sulle iniziative di sostegno ai comparti dell’industria, del commercio e del turismo nell’ambito della congiuntura economica conseguente all’emergenza da COVID-19
Ill.mo Presidente,
Ill.mi Senatori,
in riferimento all’affare assegnato a codesta spettabile Commissione per l’individuazione di iniziative di sostegno ai comparti dell’industria, del commercio e del turismo colpiti dall’emergenza da Covid-19, AICEP – Associazione Italiana Consumatori Energia di Processo – che rappresenta i consumatori di energia elettrica dei processi industriali ad alta intensità energetica, con la presente sottopone alla Vostra attenzione alcune proposte di interventi diretti a contenere gli effetti negativi della congiuntura economica conseguente all’emergenza.
Interventi a sostegno delle imprese con impianti attivi a produzione nulla o fortemente ridotta
Ristoro dei costi energetici straordinari
Alcuni settori industriali (in particolare quelli a ciclo continuo con processi di fusione a caldo) sono caratterizzati da impianti che non possono essere arrestati anche in situazione di fermo produttivo per conseguenza diretta (ordinanze di sospensione dell’attività) o indiretta (arresto dei mercati a valle con annullamento degli ordinativi) dell’emergenza. La continuità dell’attività è necessaria per ragioni di preservazione degli impianti stessi, di sicurezza o a causa di costi e tempi estremamente elevati per il ripristino e la riattivazione della produzione.
In altri casi un unico processo produttivo è asservito sia a filiere essenziali o comunque autorizzate a proseguire l’attività sia a filiere non essenziali e inattive dovendo quindi continuare a produrre in condizioni di totale inefficienza con consumi specifici rispetto ai volumi effettivi di produzione notevolmente superiori alla norma.
Trattandosi di processi caratterizzati da consumi energetici di notevole rilevanza gli effetti economici e finanziari possono determinare, soprattutto nel primo caso, criticità tali da mettere a rischio la continuità aziendale con conseguenze gravissime sul tessuto industriale nazionale.
Situazioni quali quelle sommariamente rappresentate riguardano diversi settori industriali che hanno un ruolo fondamentale in filiere produttive di grande rilevanza per la struttura economica del Paese e le cui difficoltà, o addirittura scomparsa, determinerebbero conseguenze estremamente negative e durature nel tempo.
Si propone quindi un intervento, finalizzato quanto meno al sostegno finanziario a copertura dei maggiori costi energetici (intesi come costi complessivi della componente energia, degli oneri di rete e di sistema e delle componenti fiscali) concesso sulla base di stringenti criteri di selezione che permettano di indirizzarlo ai casi in cui sia effettivamente necessario.
I criteri di ammissibilità, da valutare per singolo sito produttivo nel caso di soggetti multi-sito e per l’intero periodo di emergenza, potrebbero essere i seguenti:
i) Processo di produzione a ciclo continuo
E
ii1) – Produzione nulla
con
- consumi energetici totali, valutati separatamente per ogni vettore energetico, superiori al 30% di quelli registrati in condizioni di marcia normale (media degli ultimi 6 o 12 mesi)
o
ii2) – Produzione ridotta di almeno il 60% rispetto alle condizioni di marcia normale (media degli ultimi 6 o 12 mesi)
con - consumi energetici specifici per unità di prodotto finito, valutati separatamente per ogni vettore energetico, superiori al doppio di quelli registrati nel periodo di marcia normale
E
iii) appartenenti a grandi imprese (in quanto escluse da altri strumenti di sostegno già previsti per le PMI)
Il ristoro dei maggiori costi energetici sostenuti potrebbe essere riconosciuto tramite uno specifico Fondo a tal fine costituito e alimentato attraverso le risorse che saranno rese disponibili con le manovre di finanza pubblica in via di definizione, o tramite l’adeguamento di finalità e capienza del Fondo per eventi eccezionali recentemente istituito presso la CSEA.
Effetti su meccanismi di politica industriale condizionati a determinati livelli di prelievo
Alcuni meccanismi esistenti di politica industriale e di gestione del sistema elettrico prevedono l’impegno da parte dei partecipanti a mantenere un determinato profilo di prelievo o livello di potenza prelevata a pena di decadenza dall’accesso al meccanismo o di riduzione della remunerazione o di applicazione di penalità.
Si propone che i consumi di tutto il periodo emergenziale non vengano considerati ai fini della verifica del rispetto dei suddetti impegni.
Gestione dei progetti di efficienza energetica ammessi al meccanismo dei Certificati Bianchi
Le interferenze della situazione emergenziale sulla corretta gestione dei progetti di efficienza energetica già realizzati o in corso di realizzazione potranno determinare una significativa riduzione, se non un azzeramento temporaneo, dei risparmi rendicontabili nel periodo o la non ammissibilità di nuovi progetti al meccanismo dei certificati bianchi.
Ciò creerebbe un grave pregiudizio a progetti già realizzati, con allungamento dei tempi di ritorno dell’investimento, o il possibile annullamento di progetti di investimento in corso di realizzazione con ulteriore effetto negativo nella fase di ripresa post emergenziale.
Al fine di contenere tali rischi si propongono alcuni interventi atti a “sterilizzare” il periodo di emergenza, ed in particolare:
Per i progetti autorizzati ed in fase di rendicontazione
Programmi di misura
La sospensione totale o parziale dell’attività di molti siti produttivi e la presenza del solo personale indispensabile per la sicurezza e continuità degli impianti potranno determinare discontinuità nella raccolta dei dati di consumo relativi a progetti a consuntivo.
Si ritiene opportuno un chiarimento che escluda la possibilità che tali eventi, se verificatisi durante tutta la durata del periodo di emergenza, possano essere considerati quali inadempienza degli obblighi da parte dei soggetti proponente e titolare del progetto.
Richieste di verifica e certificazioni dei risparmi
Gli effettivi risultati di efficienza energetica generati dai progetti potranno essere fortemente influenzati dalla gestione in fase di emergenza e in molti casi determinare una significativa riduzione dei risparmi e conseguentemente dei TEE riconosciuti. Ciò comporterebbe una ingiustificata riduzione del ritorno economico degli investimenti effettuati particolarmente gravosa in un momento in cui le imprese soffrono una forte carenza di liquidità e risorse finanziarie. La riduzione di TEE riconosciuti inoltre andrebbe a creare ulteriori tensioni sul mercato dei titoli che già risente della carenza di offerta.
Per superare queste criticità si possono prospettare due possibili soluzioni in fase di presentazione delle RC (o RVC) che comprendono il periodo di emergenza:
Definire con i normali criteri i risparmi energetici generati nei mesi al di fuori del periodo di emergenza e ricalcolarli pro rata temporis su 12 mesi (o il diverso arco temporale oggetto di rendicontazione) per stimare i risparmi normalizzati dell’intero periodo di rendicontazione sulla base dei quali verranno riconosciuti i TEE
Definire con i normali criteri i risparmi energetici generati nei mesi al di fuori del periodo di emergenza e riconoscere i relativi TEE prevedendo una rendicontazione “straordinaria” di durata pari al periodo emergenziale da presentarsi al termine della vita utile del progetto, estendendo di fatto il periodo di rendicontazione.
La prima soluzione prospettata appare a nostro avviso preferibile perché non comporta una traslazione nel tempo di parte dei benefici riconoscibili al progetto e dovrebbe essere attuabile senza la necessità di un intervento di modifica della normativa di riferimento.
Per i nuovi progetti non ancora autorizzati
Determinazione del consumo di baseline
Per le ragioni già ampiamente esposte si potranno determinare situazioni in cui non sarà possibile procedere alla raccolta completa ed esaustiva delle misure per la durata (12 mesi) e con la frequenza (almeno giornaliera) richiesta. Al fine di evitare ritardi nella realizzazione dei progetti o, ancor peggio, l’esclusione degli stessi dall’accesso al beneficio, sarebbe opportuno chiarire che, per i progetti presentati dall’inizio del periodo di emergenza e fino ai 12 mesi successivi alla fine del periodo stesso, sarà possibile definire il consumo di baseline con misure raccolte per un periodo pari a 12 mesi meno la durata del periodo di emergenza.
Avvio della realizzazione del progetto
Anche la pianificazione delle varie fasi dei progetti di efficienza energetica potrà subire variazioni non preventivabili e dovute a svariate ragioni (problemi di organizzazione interna, indisponibilità del personale tecnico sul sito, difficoltà di comunicazione tra soggetto proponente e soggetto titolare, divieti di ingresso di personale esterno ai siti produttivi, variazioni impreviste nei tempi di consegna dei materiali). Allo scopo di non precludere l’accesso al meccanismo dei certificati bianchi di progetti che dovessero riscontrare tali problematiche, si ritiene opportuno un intervento che permetta una gestione più flessibile della data di avvio della realizzazione per i progetti presentati nei 12 mesi successivi alla fine del periodo di emergenza.
Riteniamo che gli interventi proposti rispondano all’esigenza di ridurre gli ambiti di incertezza e di possibile contenzioso in una fase in cui è necessario concentrare tutte le risorse verso l’obiettivo prioritario di favorire i tempi di uscita dall’emergenza dando alle imprese industriali e agli operatori del settore riferimenti chiari e univoci diretti a semplificare lo scenario e a non penalizzare gli investimenti già realizzati o in corso di progettazione.
Efficienza energetica e interventi urgenti per il rilancio del meccanismo dei Certificati Bianchi
Al di là delle specifiche criticità riguardanti la gestione di progetti già operativi o in corso di realizzazione segnalati al punto precedente, è di tutta evidenza che lo sviluppo dell’efficienza energetica in ambito industriale rappresenta un’opportunità straordinaria per favorire la ripresa nel periodo post emergenziale.
Nel breve periodo (12 – 36 mesi) può essere veicolo di stimolo per la realizzazione di investimenti caratterizzati tra l’altro da forte contenuto innovativo e tecnologico, ricorso prevalente a tecnologia, produzione e competenze nazionali, pervasività su una filiera lunga e diffusa sul territorio.
Nel medio periodo (2 – 5 anni) potrà rappresentare un elemento di competitività per le imprese industriali italiane mettendole nelle migliori condizioni per recuperare quote di mercato anche a livello internazionale.
Nel lungo periodo (5-10 anni) metterà nelle condizioni di impostare e realizzare le politiche dirette al raggiungimento degli obiettivi climatico-ambientali partendo da una base solida e consolidata che permetterà scelte più oculate ed efficienti in termini di costi-benefici per il sistema.
Lo stimolo, il supporto e l’incentivazione di programmi e investimenti in efficienza energetica è pertanto quanto mai prioritario in questo periodo e ciò può essere reso possibile tramite il rilancio e l’adeguamento di strumenti già esistenti quali il meccanismo dei Certificati Bianchi che, se correttamente gestito, ha dato prova negli anni passati di un ottimo grado di efficacia e efficienza anche in termini di costo per TEP di consumo evitato.
Si propone di introdurre alcune misure correttive urgenti al meccanismo dirette a superarne le criticità più evidenti e a meglio adattarlo alla fase congiunturale che le imprese industriali dovranno affrontare:
Superamento della non cumulabilità con ogni forma di aiuto, finanziamento, incentivo connesso o conseguente all’emergenza Covid-19 tramite opportuna modifica dell’art. 10 comma 1 del DM 11 gennaio 2017 così come modificato dal DM 10 maggio 2018.
Superamento della non cumulabilità con il credito d’imposta sugli investimenti introdotto con la Legge Finanziaria 2020 tramite opportuna modifica dell’art. 10 comma 1 del DM 11 gennaio 2017 così come modificato dal DM 10 maggio 2018.
Introduzione di un coefficiente TAU per i progetti presentati tra il 10 marzo 2019 e il 9 marzo 2022 e non ancora entrati in funzione alla data di entrata in vigore della disposizione che permetta di concentrare nei primi 3 o 5 anni il riconoscimento dei TEE previsti per l’intera durata di vita tecnica rispettivamente di 7 o 10 anni. Il ricorso al suddetto coefficiente potrebbe essere su base volontaria a richiesta del soggetto proponente.
Ammissibilità di progetti finanziati con contratti di leasing o altre forme di noleggio operativo di lungo termine tramite opportuna modifica della definizione di “soggetto titolare” all’art. 2 punto w) del DM 11 gennaio 2017.
Semplificazione nel processo di aggiornamento dell’elenco dei progetti ammissibili che, allo stato attuale, può essere attuato solo con decreto del direttore generale DG-MEREEN del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il direttore generale DG-CLE del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e quindi con una procedura che spesso ha tempi non coerenti con le esigenze connesse alla realizzazione di un investimento industriale su linee di produzione che presentano vincoli tecnici e organizzativi stringenti.
Istituzione immediata il GSE di una funzione specificamente dedicata alla promozione di progetti di efficienza energetica industriale di grandi dimensioni
Potenziamento del Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica tramite l’adeguamento dei fondi disponibili e la semplificazione delle procedure di accesso che dovrebbero prevedere la valutazione tecnica positiva automatica in caso di ammissione del progetto da parte del GSE al riconoscimento dei Certificati Bianchi e la valutazione del merito economico e finanziario del richiedente con criteri semplificati corrispondenti a quelli introdotti nel recente “Decreto Liquidità”
Confidando nel recepimento delle proposte avanzate, ringraziamo per l’attenzione che ci avete voluto riservare e porgiamo distinti saluti